Documentazione
FAQ
Domande e risposte utili per gli ATS.
La gestione provvisoria è una situazione contabile differente dall’esercizio provvisorio. Per questa specifica condizione, inoltre, non esiste una norma ad hoc. Tuttavia, ricollegandosi a quanto disposto dall’articolo 9, comma 1-quinquies del Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, e s.m.i., è possibile procedere all’assunzione di personale a tempo determinato in quanto gli Enti ”…possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire…l’esercizio delle funzioni…del settore sociale”.
I profili professionali dell’Ente devono coincidere con quelli del Bando di concorso. Si rileva in proposito che le declaratorie professionali riportate nell’allegato A del CCNL 16/11/2022 contengono – per ciascuna Area di inquadramento – una esemplificazione dei profili professionali, fermo restando che detta elencazione non ha assolutamente carattere esaustivo. Per quanto disposto dal CCNL, gli enti – in relazione al proprio modello organizzativo – identificano i profili professionali e li collocano nelle corrispondenti Aree di inquadramento, nel rispetto delle relative declaratorie del CCNL.
No. Ciascun Ente, nell’Elenco dei profili professionali predisposto a norma delle disposizioni di cui all’art. 12, comma 6, del CCNL 16/11/2022, ha definito quelli che sono i profili professionali funzionali alla propria attività, collegando a ciascuno competenze e compiti che definiscono il contenuto della figura professionale e le attività che il personale sarà chiamato a svolgere in via prevalente. Quindi la necessità di un mansionario si può ritenere superata.
In relazione a quanto stabilito dall’art. 12, comma 6, del CCNL 16/11/2022, è nell’elenco dei profili professionali che ciascun Ente del comparto è tenuto ad adottare che vengono formalizzati competenze e compiti che definiscono il contenuto della figura professionale, oltre che le attività che il personale è chiamato a svolgere in via prevalente.
Nel caso in cui nell’elenco dei profili professionali dell’Ente non dovesse essere riportato il profilo corrispondente alla figura assegnata, occorrerà procedere con l’integrazione dello stesso elenco dei profili professionali, attenendosi al riguardo all’iter procedurale disciplinato dall’art. 5, comma 2, del CCNL 23/02/2026, stante il fatto che nel caso di specie la materia – nell’ambito del sistema delle relazioni sindacali – costituisce oggetto di confronto, in relazione a quanto stabilito dall’art. 5, comma 3, lett. c), dello stesso CCNL 23/02/2026.
No. Nel caso in cui non sia riportato nell’elenco dei profili professionali dell’Ente il profilo corrispondente alla figura assegnata, occorre procedere con l’integrazione dello stesso elenco dei profili professionali attenendosi al riguardo all’iter procedurale codificato nell’art. 5, comma 2, del CCNL 23/02/2026, in considerazione del fatto che nel caso di specie la materia – nell’ambito del sistema delle relazioni sindacali – costituisce oggetto di confronto, in relazione a quanto stabilito dall’art. 5, comma 3, lett. c), dello stesso CCNL 23/02/2026.
Fermo restando quanto riportato qui, si rileva che nell’ambito delle declaratorie di cui all’allegato A del CCNL 16/11/2022, in corrispondenza dell’Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, è presente – nell’esemplificazione dei profili – anche il profilo professionale di psicologo.
Una volta verificato che nell’elenco dei profili professionali non sono riportati i profili del personale che si procederà ad assumere sulla base dell’assegnazione del Ministero, occorrerà attivarsi nell’immediato, secondo le modalità riportate qui.
L’art. 5 del CCNL del 23 febbraio 2026 stabilisce contenuti e tempistiche delle materie oggetto di confronto con i soggetti sindacali.
L’individuazione dei profili professionali rientra tra le materie oggetto di confronto, che si avvia mediante l’invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. In linea con le indicazioni ARAN risalenti all’11 marzo 2026, i soggetti titolari – nel sistema delle relazioni sindacali – delle prerogative della contrattazione integrativa, nonché del confronto e dell’informazione, sono le RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell’ultimo CCNL. A seguito della trasmissione delle informazioni, ente e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni lavorativi dall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente.
L’incontro, se richiesto, deve comunque avvenire non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta, anche con modalità telematiche. L’incontro può anche essere proposto dall’ente contestualmente all’invio dell’informazione e anche in tale ipotesi le parti si incontrano, comunque, non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a 30 giorni. Al termine del confronto, redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse l’amministrazione può procedere all’adozione dei provvedimenti nelle materie oggetto del medesimo.
Questo percorso dovrebbe concretizzarsi prima dell’approvazione del PIAO, in quanto nella sottosezione 3.3 dedicata al Piano triennale dei fabbisogni del personale, si dà contezza proprio del personale che si intende assumere ed immettere in servizio.
L’art. 35 del CCRL 7 dicembre 2006 definisce il sistema di classificazione del personale dipendente articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente A, B, C e D. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie, riportate nell’allegato A (Declaratorie) dello stesso Contratto, che descrivono l’insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie di ciascuna categoria. Nell’allegato A sono riportati, a titolo esemplificativo, alcuni profili relativi a ciascuna categoria. Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali, non individuati nell’allegato A o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi, e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando, in via analogica ed assimilativa, i contenuti delle mansioni dei profili indicati, a titolo esemplificativo, nell’allegato A. Secondo il citato Allegato A, fanno parte della Categoria D, “ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di laureato professionale, specialista in attività socio assistenziali, culturali ed educative, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività tecniche e manutentive, assistente sociale e giornalista – pubblicista”.
Ai sensi dell’art. 5 CCRL 19 luglio 2023, l’individuazione di nuovi profili professionali o la modifica di quelli esistenti è oggetto di confronto sindacale.
Nel momento in cui già il PIAO dovesse essere stato approvato e il riferimento all’assunzione del personale assegnato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali non dovesse essere contemplato espressamente, trovandoci dinanzi ad uno strumento di programmazione economico-finanziaria, lo stesso potrà costituire senz’altro oggetto di variazioni. Trattandosi di una modifica che va ad incidere sul Piano triennale dei fabbisogni di personale, sarà necessario predisporre la proposta di deliberazione, chiaramente corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile che sono richiesti ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., per poi inoltrare la proposta di deliberazione all’Organo di revisione economico-finanziaria (Revisore dei Conti, oppure, negli Comuni con più di 15.000 abitanti, Collegio dei Revisori dei Conti), per l’acquisizione del necessario parere che lo stesso organo di revisione è chiamato ad esprimere al riguardo.
Si è del parere che nella fattispecie l’Ente debba procedere con l’integrazione del proprio elenco dei profili professionali.
In proposito si rileva che per il profilo professionale di educatore professionale socio pedagogico, è stata riportata apposita declaratoria nell’art. 15 del CCNL del personale del comparto Sanità 27/10/2025, relativo al triennio 2022/2024.
Si è dell’avviso che nel caso in cui il personale assegnato all’Ente capofila – e dallo stesso assunto – venga comandato presso altri Enti, anche nel PIAO di questi ultimi debba essere riportata apposita previsione all’interno della sotto-sezione 3.3, contenente il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026/2028.
Nel momento in cui il neoassunto ha fornito il proprio indirizzo PEC, assolutamente sì. Potrebbe essere utile trasmettere congiuntamente a questa informazione anche il codice di comportamento, la brochure informativa relativa al Fondo Perseo Sirio, con relativo modulo per l’eventuale manifestazione di non adesione.
Il campo di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 7-ter, del decreto-legge n. 80/2021, e s.m.i., risulta circoscritto alle assunzioni a tempo determinato per l’attuazione dei progetti del PNRR.
Nel caso di specie, conseguentemente, si ritiene che la Partita IVA debba essere cessata prima dell’assunzione del dipendente assegnato.
Nel caso prospettato, l’Ente assegnatario ha la facoltà, ma non l’obbligo, di attendere che maturino i termini di preavviso previsti dall’art. 39 del CCNL 23/02/2026, che nella presente fattispecie non dovrebbero in ogni caso essere superiori a due mesi, con decorrenza dal giorno successivo a quello di comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro.
In relazione a quanto sopra, si rileva che nell’ipotesi in cui l’Ente assegnatario avesse la necessità di procedere immediatamente con l’assunzione in servizio del personale assegnato, lo stesso dipendente neoassunto potrà in ogni caso cessare il proprio rapporto con l’attuale datore di lavoro in anticipo, rispetto al suindicato termine di preavviso. In ipotesi, il precedente datore di lavoro potrebbe anche rinunciare all’indennità di mancato preavviso, in relazione a quanto previsto dalla dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 05/10/2001.
Strumenti
Strumenti e materiali di riferimento per accompagnare il lavoro degli Ambiti Territoriali Sociali.
Mappa degli ATS
Gli Ambiti Territoriali Sociali sono al centro del progetto PO.S.SO.



